Il Disegno di legge ZAN:

tra la libera manifestazione del pensiero e il

contrasto all’omolesbobitransfobia e misoginia.

A cura dell’Avv. Antonietta Cozza   

 Negli ultimi mesi il c.d. disegno di legge Zan, ossia la proposta di legge che prevede l’inserimento nel nostro ordinamento di misure di contrasto all’omotrasfobia e alle discriminazioni riferite all’identità di genere e alla disabilità è al centro del dibattito politico. Il mondo politico e non solo, è oramai diviso tra favorevoli e contrari ed il tema appare sempre più di interesse diffuso.

Con la presente “conversazione” cercheremo di esaminare i contenuti di questa proposta ed i suoi reali obiettivi e se vi sono eventuali criticità.

Ne parliamo in questo spazio di approfondimento con l’attivista per i diritti umani, trasfemminista, figura trainante del movimento LGBTIQA+ italiano, Presidente del Movimento Identità Trans , nonché sociologa e scrittrice Dott.ssa Porpora Marcasciano, con la Prof.ssa Emanuela Fronza, docente di diritto Penale presso l’Università di Bologna  e con il Prof. Francesco Schiaffo docente di Diritto Penale e Criminologia presso l’Università degli Studi di Salerno .

Dott.ssa Porpora Marcasciano

[Antonietta Cozza]: “Cosa pensa che possa cambiare nella realtà trans con l’approvazione del DDL Zan?”

[Porpora Marcasciano]: “Intanto mi soffermerei un attimo a descrivere il problema, la questione, che è quella della violenza sotto vari aspetti: fisica, psicologica, culturale a cui sono sottoposte le persone trans e in maniera più allargata le persone lgbt plus.

La questione della violenza c’è sempre stata e questa violenza ha una matrice che risiede nella nostra struttura sociale e culturale. È qui che in generale nasce il pregiudizio verso le diversità, verso le persone non <conformi> e questo pregiudizio si trasforma in violenza, aggressione, emarginazione nei confronti delle persone lgbt plus.

Quest’aggressività noi l’abbiamo vista crescere negli ultimi 20 anni, nonostante le lotte e le battaglie di movimenti, di associazioni, di aree di pensiero, che pure per un certo tempo eravamo riuscite a contenere, ultimamente, di pari passo con la crescita delle destre più o meno estreme, sono ritornate a manifestarsi e ciò anche a livello istituzionale o parlamentare, dove si alimenta l’odio contro certe minoranze, diversità, penso ad esempio ai migranti, alle lgbt plus.

Questa violenza è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi 20 anni ed è diventata una questione chiara più o meno a tutte e a tutti ed è una violenza non solo percepita ma <agita>, varia da zona a zona, ma direi che purtroppo c’è uniformità nell’intero Paese.

A tutto ciò va posto un limite, quindi il disegno di legge Zan va visto in questa direzione: apporre, cioè, un limite per sancire ciò che è lecito da ciò che lecito non è, non solo nelle parole ma anche nell’atteggiamento di coloro che discriminano.

Noi, parlo al plurale, riteniamo che non basti la denuncia continua e quotidiana, anzi enfatizzare questo fenomeno con la sola denuncia può anche produrre un effetto contrario, ossia rendere normale ciò che normale non è.

 La politica, in un Paese ove c’è un Parlamento, una serie di apparati istituzionali, deve dare un segnale forte in questo senso.

Su questo apro una parentesi: siccome la violenza nei nostri confronti, come quella nei confronti delle donne si fonda soprattutto su distorsioni della politica italiana, va sottolineato che esiste un retropensiero anche culturale, collettivo e istituzionale che porta a condannare ogni crimine contro le donne ma non condanna in egual misura le azioni violente nei nostri confronti, tanto che nell’opinione pubblica possono apparire secondarie.

Faccio un esempio, nel 2012, l’ONU ha inviato in Italia una speciale Commissione per stendere un rapporto sui femminicidi e sulla violenza contro le donne perché dai dati si riteneva, giustamente, che la violenza avesse superato tutti i limiti di tollerabilità e di accettabilità in Italia. Quindi arrivò questa Commissione che fece il giro dei vari centri antiviolenze per raccogliere dati e stendere il rapporto. Ad un certo punto hanno allargato la questione al mondo trans e sono venute in delegazione nella nostra associazione (MIT) di Bologna.  Nell’occasione posero molte domande e indagarono sul perché della violenza nei nostri confronti.

Noi all’incontro invitammo anche delle persone che avevano subito violenza, anche in carcere.

 Su questi rapporti e su queste evidenze l’allora governo Berlusconi sorvolò, dimostrando evidente insensibilità per la nostra condizione.

Perché cito questi fatti? Li cito perché organismi internazionali come l’ONU avevano ben chiaro, come lo hanno tutt’ora, quello che sta succedendo in Italia 

Se Zan si è fatto avanti con il suo disegno di legge è perché l’Europa ha segnalato una situazione ingiustificabile e deprecabile. È chiaro che se non fosse per l’Europa o per interventi esterni l’Italia non si allineerebbe alle posizioni degli altri Paesi. 

Tanto più che certe posizioni espresse in Vaticano o, comunque, in ambienti clericali, rappresentano un limite alle iniziative italiane o quanto medo, un condizionamento piuttosto marcato. 

A me interessa soltanto che uno Stato laico faccia lo Stato laico e non sia confessionale e che il Tevere si faccia sempre più largo! 

Mettiamo da parte i paesi dell’Est che in Europa rappresentano il fronte delle destre estreme e radicali, l’anomalia italiana qual è? 

Ogni ingerenza, soprattutto se esterna, va respinta perché altererebbe la dialettica ed il dibattito delle idee in Italia. 

Ciò detto, in Italia c’è bisogno di riaffermare certi principi che ci garantiscano da ogni deviazione costituzione ed il disegno di legge Zan va proprio in questa direzione”.

[A.C.]: “In Italia sul disegno di legge Zan si è creata una mobilitazione a livello Nazionale. È presente una mobilitazione, un’attività di coordinamento con altri movimenti europei e/o internazionali?”

[P.M.]: “Sul disegno di legge Zan in  Italia si è creata una mobilitazione a livello nazionale che vede allineate più o meno  tutte le associazione e i collettivi e i gruppi LGBT PLUS,  ma non l’Associazione Arcilesbica che si identifica nel femminismo essenzialista cd femminismo della differenza,  che ha posizioni molto rigide su varie questioni ad esempio sulla gestazione eteronoma, sulla prostituzione,  sulla pornografia  ed ora anche sul disegno di legge Zan, perché ritengono che <la voce di identità di genere> indebolisca la questione femminile della violenza sulle donne.

 Su questo aspetto in Italia si è creato un muro contro muro tanto che arcilesbica è riuscita ad avere ben tre audizioni nella commissione parlamentare mentre la nostra associazione e le altre associazioni non sono state né sentite né convocate. 

È quasi come se loro rivendicassero il monopolio sull’identità di genere, tanto da considerare il genere una loro esclusiva questione.

Questa è una cosa assurda, che riguarda non solo l’Italia ma l’intero mondo. 

È una linea del femminismo trasversale, molto forte in Europa, anche in Italia e soprattutto in Svezia e Inghilterra ed in alcune parti degli Stati Uniti.

 Questo pensiero è quello che si oppone a dei percorsi che io definisco di liberazione e di emancipazione. 

In Italia tutto si è acuito e si è mobilitato intorno al disegno di legge Zan, ma non tutti i Paesi stanno legiferando in proposito, anzi molti hanno già prodotto, altri non hanno il problema, altri infine, come l’Ungheria e la Polonia, pur avendolo non se lo pongono in alcun modo.

Questo chiaramente porta a due tipi di mobilitazione: una nazionale, politica, associativa e una mobilitazione a livello internazionale che è più di pensiero, politica, socio-culturale e riguarda uno scontro in atto tra una parte residuale del femminismo.  Molte femministe si sentono offese, se accostate a queste soggettività che hanno posizioni pari a quelle delle destre, tanto che si sono intrecciate con le azioni dei pro-vita, della lega e dei pillon. 

Questo ci dovrebbe far capire qual è il tipo di pensiero e di argomenti! Ora, la mobilitazione in Italia, mi sembra che ci sia e c’è anche una sorta di uniformità di pensiero che credo sia difficile avere nel mondo lgbt plus ma anche negli altri contesti.

Si è capito che è il “minimo sindacale” e quindi tutte e tutti stanno andando in quella direzione, ognuno con le proprie forme con i propri slogan, con le proprie azioni, ma diciamo che si viaggia in maniera uniforme, ad esclusione del femminismo essenzialista di arcilesbica.

Lo scontro questa volta è più che altro rispetto a queste parti di movimento che noi consideravamo vicine, alleate e che invece si sono rivelate tutt’altro. 

Se l’attacco arriva dalla lega, dalla destra più o meno estrema, non sarebbe una novità a quello ci siamo sempre abituate, non eravamo, invece, abituata a questo scontro con arcilesbica.

È un elemento nuovo a cui stiamo lavorando.

Sottolineo la natura del problema: hanno creato degli avversari contro cui scagliarsi.

Io sono una di questi obiettivi, non mi nominano più, ma che sia io è sottinteso.

 Questa forte aggressività l’ho vista solo nei gruppi nazifascisti”.

Prof. Francesco Schiaffo (Unisa) 

 

[Antonietta Cozza]: “Secondo lei, con l’approvazione del d.d.l. Zan rischia di essere limitato il diritto alla libera manifestazione del pensiero?”

[Francesco Schiaffo]: “La domanda ipotizza e pone immediatamente un problema di effettività delle disposizioni che, nell’ordinamento giuridico, sarebbero introdotte o, meglio, modificate con il d.d.l. Zan. Come è noto, sarebbe ampliato, in particolare, l’ambito di applicabilità di alcune ipotesi già previste dalla legge come reato. Si tratta, come per ogni fattispecie di reato prevista dalla legge, di disposizioni che, già solo per il fatto di essere in vigore, sono minacce legali di pena che limitano la libertà o, almeno, la serenità di certe nostre azioni. Si tratta, allora, di considerare innanzitutto la descrizione legale delle condotte incriminate ovvero che potrebbero essere punite, di valutare, poi, la legittimità della scelta legislativa di attribuire ad esse rilevanza penale e di verificarne, infine, anche la potenziale effettività. Mi sembra una precisazione importante ovvero una definizione di contesto e di aspetti utile ad affrontare qualsiasi analisi giuridica.”.

 

[A.C.]: “Vogliamo provare ad applicarla?”

[F.S.]: “A me sembra evidente che il problema si pone innanzitutto perché tutti condividiamo la illegittimità delle limitazioni del diritto alla libera manifestazione del pensiero. Sembra che almeno questo non sia un problema. Sembra che su questo siamo tutti d’accordo. Ma temo che, in realtà, non sia così.”.

 

[A.C.]: “Perché?”

[F.S.]: “Perché esistono le eccezioni. Esiste il “sì, però”. Provocatoriamente potrei dire che esiste, purtroppo, il nostro pensiero e il pensiero degli altri e che quest’ultimo può essere innocuo ma può anche essere considerato pericoloso. Ma, per dirla con Carlo Fiore, grandissimo penalista napoletano, Maestro e pioniere della critica dei reati di opinione, l’essenza pratica della libertà di opinione è tutta nel suo essere pericolosa.”.

 

[A.C.]: “Quindi la libertà di opinione non va limitata mai?”

[F.S.]: “Il problema è che per ogni regola esiste la possibilità dell’eccezione. I penalisti le chiamano cause di giustificazione, ma persino la regola secondo cui va punito chiunque cagiona la morte di un uomo conosce almeno un’eccezione e si chiama legittima difesa. In criminologia, invece, lo stesso argomento diventa ‘autogiustificazione’ e sono le tecniche di neutralizzazione dei freni inibitori: l’esito è il crimine. Per la nostra regola, invece, no: la possibilità dell’eccezione non deve esistere. In quanto semplice manifestazione di pensiero, quello che comunque è essenzialmente destinato a convincere gli altri, è una libertà che non può essere limitata. Mai..”

 

[A.C.] “Ma il d.d.l. non introduce nuove fattispecie di reato. Semplicemente ne integra altre che già esistono ampliandone l’ambito di applicabilità. O sbaglio?”

[F.S.]: “Esattamente. È proprio così. Ma, posto che qualsiasi opera dell’ingegno umano è perfettibile, è proprio questo uno dei margini di miglioramento del d.d.l.. Anzi, probabilmente è l’unico. Di sicuro il più importante. Perché davvero non riesco a vedere le ragioni per cui gli obiettivi del d.d.l. – che sono condivisibilissimi, assolutamente urgenti dato il ritardo accumulato finora e doverosi dati molti principi costituzionali – debbano essere perseguiti anche con discutibili strategie legislative che a me paiono contrarie agli stessi principi condivisi con il d.d.l. Zan: principi di libertà, pluralismo, rispetto e inclusione di qualsiasi preziosissima differenza”.

 

[A.C.]: “Ma stiamo parlando dell’ampliamento dell’ambito di applicabilità di disposizioni che già esistono nel nostro codice penale!”

[F.S.]: “Che pure non è un testo sacro! Il primo e soprattutto il costante riferimento, invece, deve essere sempre e comunque la Costituzione. Citando la Corte costituzionale che ne è l’interprete per eccellenza, potremmo dire che il diritto alla libera manifestazione del pensiero affermato all’articolo 21 è «pietra angolare dell’ordine democratico». È garanzia di pluralismo e, come ogni occasione di confronto con chi è o appare diverso da noi, è sempre occasione di crescita, individuale o collettiva. Un sano e libero confronto con l’idea diversa, anche se sbagliata, rafforza la consapevolezza e la convinzione di quella giusta ovvero ne precisa ulteriormente definizione e implicazioni. In una prospettiva collettiva, inoltre, comunque ne amplia la diffusione. Questa è la funzione pratica della libera manifestazione del pensiero: la partecipazione politica, quella nobile, fatta di dibattiti e confronti con chi la pensa diversamente, magari in occasioni molto diverse da quelle utili solo a momentanee aggregazioni di consensi elettorali. Quella che sola ci permette di crescere come individui e come comunità. Oppure, per dirla sempre con le parole della Costituzione, quella che è lo strumento essenziale dell’individuo per creare «le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»: stiamo parlando dell’articolo 2, non di uno degli ultimi articoli della Costituzione!” 

 

[A.C.]: “E il codice penale?”

[F.S.]: “Il nostro codice penale risale al 1930, ottavo anno del ventennio fascista! Nel suo DNA non c’è democrazia e non c’è pluralismo. E infatti prevedeva numerose ipotesi di reati di opinione sulle quali la dottrina del diritto penale, la dottrina del diritto costituzionale e soprattutto la Corte costituzionale hanno molto lavorato. Esemplari sono state le interpretazioni condivise anche dalla Corte costituzionale delle fattispecie di istigazione a delinquere e di apologia di delitto previste all’articolo 414 del codice penale. Spero sia chiaro: stiamo parlando di pensieri criminali ovvero anche dei pensieri più pericolosi che possano esserci. Eppure anche in quel caso la dottrina giuridica e pure la Corte costituzionale hanno lavorato per affermarne il diritto alla libera espressione e arginare mostruose applicazioni giurisprudenziali che c’erano state anche in epoca repubblicana. Tra gli imputati di processi per istigazione ed apologia abbiamo avuto, negli anni Novanta (quindi non nell’immediato dopoguerra!), Carlo Sergio Signori, artista e scultore che realizzò un monumento a Gaetano Bresci, l’anarchico assassino di Umberto I, e che nottetempo collaborò anche alla relativa installazione su suolo pubblico. Prima di lui, per istigazione dei militari a disobbedire alle leggi, furono processati padre Ernesto Balducci e addirittura don Lorenzo Milani. Quest’ultima mi sembra veramente una vicenda estremamente ed efficacemente rappresentativa di quella che Carlo Fiore chiama la “funzione pratica della libertà di opinione”.

 

[A.C.]: “Perché?”

[F.S.]: “Entrambi avevano pubblicamente criticato il servizio militare di leva e, specificamente, la previsione del reato di renitenza alla leva per chi se ne sottraeva. Che ne è, oggi, dell’obbligo del servizio militare di leva?”

 

[A.C.]: “Non esiste più”.

[F.S.]: “Appunto. La loro opinione, liberamente e pubblicamente manifestata e puntualmente perseguita dalla autorità giudiziaria, ha anticipato l’evoluzione sociale. Ovvero ha contribuito alla crescita sociale. Può accadere anche questo con pensieri che, sul momento, ci appaiono intollerabili. Ma non accadrà mai o accadrebbe in tempi molto più lunghi se non lasciamo la libertà di esprimerli. Se non lasciamo la libertà di esprimere tutti i pensieri che ci appaiono odiosi e tra i quali non siamo subito capaci di discernere.”.

 

[A.C.]: “Torniamo ancora al codice penale. Quelle fattispecie di reato esistono ancora. Anzi: il d.d.l. Zan interviene ad ampliare altre fattispecie di istigazione che sono state introdotte in tempi recenti”.

[F.S.]: “È vero. L’articolo 414 del codice penale è ancora in vigore. E il d.d.l. Zan interviene a modificare, sia pur con operazioni chirurgiche, l’articolo 604 bis che è stato introdotto nel codice penale tre anni fa. Sotto quest’ultimo profilo, citando un altro Maestro del diritto penale, Sergio Moccia, potrei dire che «il reato d’opinione è un evergreen repressivo». È comunque intollerabile e rappresentare le ragioni per cui accade anche in epoca repubblicana sarebbe troppo complicato e ci porterebbe fuori strada. Ma tant’è: nihil novi sub sole. Ma soprattutto anche in riferimento all’articolo 604 bis, con o senza le integrazioni proposte con il d.d.l. Zan, restano comunque le acquisizioni ormai consolidate del dibattito a cui prima facevo riferimento e che nel corso di decenni si è sviluppato nella dottrina e nella giurisprudenza intorno alle fattispecie di istigazione ed apologia di cui all’articolo 414 del codice penale.”.

 

[A.C.]: “Sono incriminate condotte simili?”

[F.S.]: “In parte sì. Aggiungendo ogni volta le stesse parole, il d.d.l. Zan non modificherebbe le modalità di realizzazione delle condotte già previste all’articolo 604 bis. Si tratta, in particolare, di condotte – provo a riproporle pressoché testualmente – di propaganda di idee, di istigazione, di partecipazione oppure di assistenza alle attività di associazioni, movimenti o gruppi. Attualmente queste condotte assumono rilevanza penale se sono realizzate in riferimento a idee di superiorità razziale, etnica o religiosa che, in un caso molto specifico tra quelli previsti all’articolo 604 bis, sarebbero affermate anche evocando – rectius: istigando – comportamenti violenti. In quest’ultimo caso, in realtà, è punita non solo l’istigazione ma anche la realizzazione diretta di comportamenti violenti. Questo, però, non riguarda il nostro problema: evidentemente la violenza non è manifestazione di pensiero e penso che tutti siamo d’accordo sulla sua rilevanza penale.”.

 

[A.C.]: “Quindi comunque condotte di “istigazione”?

[F.S.]: “Accanto alle altre, sì. Con l’approvazione del d.d.l. quelle condotte descritte all’articolo 604 bis sarebbero riferite anche all’orientamento sessuale, al genere, alla identità di genere e anche alla disabilità. Tutti concetti che, peraltro, sono opportunamente definiti nel primo articolo del d.d.l.. Tecnicamente è una norma definitoria che potrebbe essere un espediente legislativo utile a rispettare uno dei fondamentali criteri di legittimità di tutto il diritto penale, rappresentato dalla precisione delle proprie disposizioni: solo con ipotesi di reato descritte dalla legge con precisione e senza ambiguità è garantita la funzione essenziale del diritto penale che è quella di tutelare con certezza spazi di libertà e trasformare, nelle altre ipotesi, la violenza punitiva in legittimo potere punitivo dello Stato.”.

 

[A.C.]: “Anche per queste fattispecie, quindi, vale e varrebbe, dopo l’eventuale approvazione del d.d.l. Zan, l’elaborazione della interpretazione dell’articolo 414 a cui faceva riferimento prima?”

[F.S.]: “Certo. Secondo quella lunga e faticosa elaborazione, l’istigazione, per avere legittima rilevanza penale, non può essere mera manifestazione di pensieri, volontà e propositi criminosi, ma deve essere «quasi un’azione», sosteneva Paolo Barile, splendido costituzionalista. Deve essere, cioè, dettagliata e precisa e soprattutto idonea a provocare non solo l’adesione, ma anche l’azione delittuosa altrui. Così anche l’apologia di delitto: non può essere semplice elogio del delitto realizzato da altri. In uno Stato laico e pluralista, infatti, anche questa sarebbe una legittima e, quindi, libera manifestazione di pensiero. Per essere legittimamente punibile, l’apologia di delitto deve essere realizzata in modo da essere idonea a provocare, in futuro, l’emulazione altrui del comportamento criminoso elogiato. Il problema però potrebbe essere un altro.”.

 

[A.C.]: “Quale?”

[F.S.]: “L’idoneità. Sull’idoneità si è lavorato anche con la legge n.85 del 2006 che è intervenuta sui reati di opinione previsti nel codice penale sin dal 1930, eliminandone alcuni e riformulandone altri, aggiungendo spesso il riferimento alla idoneità offensiva della condotta. Alla idoneità aveva fatto riferimento anche Ettore Gallo, giudice e presidente della Corte costituzionale, altro Maestro del diritto penale e, prima ancora, partigiano durante la seconda guerra mondiale. Nel 1996, ormai Presidente emerito della Corte, intervenne con un articolo, pubblicato su una rivista scientifica, a proposito di una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto alcuni esponenti della Lega Nord che avevano manifestato per la secessione: anche in quella occasione, Ettore Gallo sosteneva la necessità della idoneità della condotta a provocare realmente la secessione. Il problema è che stiamo parlando di manifestazioni di pensiero idonee ad indurre altri ad agire di conseguenza. La idoneità significa, allora, non diagnosi sul nesso causale tra un’azione e un evento già accaduti, ma prognosi su quanto, in conseguenza di una azione già accaduta, potrebbe accadere in futuro. Ed è, peraltro, una prognosi su nessi causali di tipo psichico. È evidente la compatibilità molto marginale di queste ipotesi con i criteri di precisione e certezza su cui si fonda la legittimità del diritto penale. Il diritto penale chiede «fatti», che è innanzitutto il participio passato del verbo fare. Lo chiede la Costituzione all’articolo 25 e lo ribadisce per tre volte il codice di procedura penale quando, all’articolo 187, definisce l’oggetto della prova: fatti, fatti, fatti!”

 

[A.C.]: “Se ho inteso bene, stiamo parlando del terzo profilo che avevamo definito all’inizio. Stiamo parlando della effettività delle modifiche legislative che sarebbero introdotte, giusto?”

[F.S.]: “Giusto. Stiamo parlando della possibilità di essere realmente applicate che hanno e devono avere le norme giuridiche. Le ipotesi di reato che, per come sono strutturate nella previsione legislativa, rischiano di risolversi in reati di opinione, hanno un margine di legittimità molto stretto che le espone comunque ad un altissimo rischio di ineffettività. I penalisti, rifacendosi ad un antico insegnamento di Paul Anselm Feuerbach e ad una storica sentenza del 1981 della Corte costituzionale, oggi la chiamano «determinatezza»: la legge penale può prevedere come reato solo fatti che possono essere provati in giudizio. In fondo è un’altra implicazione della certezza e della precisione.”.

 

[A.C.]: “In conclusione?”

[F.S.]: “Tutto è perfettibile, come sempre. E forse potrebbe essere opportuno, per tante ragioni, intervenire sull’argomento comunque con la migliore proposta possibile. Il d.d.l. Zan ha dimostrato che è possibile e lo fa: io credo che la disposizione di cui all’articolo 4 sul pluralismo delle idee sia un piccolo capolavoro di mediazione e va letta affrancandosi da qualsiasi prospettiva di parte e riferendola, invece, a tutti – ribadisco: tutti! – i «convincimenti», a tutte le «opinioni» e a tutte le «idee». Va letta per come è chiaramente scritta: ne è «fatta salva la libera espressione»”.

 

[A.C.]: “E il diritto penale?”

[F.S.]: “Il diritto penale è e deve restare soluzione di extrema ratio. E la politica criminale è e deve restare la extrema ratio delle politiche sociali. Come disse Gesualdo Bufalino dopo gli attentati del 1992, la mafia non si combatte con i militari, ma con un «esercito di maestre elementari». L’omofobia e le discriminazioni non si combattono minacciando pene, ma con la cultura e, probabilmente, con una sana educazione, anche sessuale”.

 

[A.C.]: “Grazie!”

[F.S.]: “Grazie a Lei, a chi pubblicherà queste mie considerazioni e a chi vorrà leggerle. Anche se solo per rifiutarle o, magari, criticarle”.

 

Emanuela Fronza

 

[Antonietta Cozza]: “Può intervenire il diritto penale dinnanzi ad affermazioni sui social network?”

 

[Emanuela Fronza]: “Il diritto penale in realtà già lo fa. La maggioranza delle applicazioni degli artt. 604 bis e ter del nostro Codice Penale oggi si riferisce già ai social network. Il c.d. d.d.l. Zan si limita a prevedere un’estensione delle categorie protette rispetto a quelle già esistenti (il diritto vigente, infatti, fa riferimento solo alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi). Il disegno di legge dispone invece un’estensione alla discriminazione per motivi di omofobia, bifobia, transfobia, misoginia e abilismo. Essa si fonda sul principio di eguaglianza, sancito, come a tutti noto, dall’art. 3 della nostra Costituzione. E’ dubbio se, come affermato da alcuni sostenitori della riforma, tale disposizione imponga addirittura l’estensione summenzionata. Quel che è certo è che quella previsione la giustifica. 

Ora, a proposito del ddl Zan, va segnalato che se non si pongono problemi quando la discriminazione si accompagna ad atti di violenza, già di per sé penalmente rilevanti, molto più complesso e problematico è il profilo del mero discorso d’odio, non accompagnato dalla violenza. Alla luce dei principi costituzionali, così come sanciti dalla storica pronuncia n. 65 del 1970 della Corte Costituzionale, il discorso d’odio sarà punibile solo quando costituisca un’istigazione indiretta ad atti concreti di discriminazione. Tuttavia è evidente come, dati l’enorme visibilità fornita ai singoli nel mondo dei social network, la rapidità e facilità di condivisione dei contenuti – anche oltre la rappresentazione e la volontà iniziale dell’autore- nonché l’impatto che i social hanno sulla vita personale e sociale di ciascuno di noi, si tratti di una frontiera molto difficile da individuare in concreto”. 

 

[A.C.]: “Quali sono le difficoltà per il diritto penale?”

 

[E.F.]: “Come detto, la riforma si giustifica con il fatto che i gruppi summenzionati (le donne, persone lgbtiq+ e i disabili) sono oggi i target principali del discorso d’odio online. Si pongono però molti problemi, alcuni di dogmatica penalistica e altri di natura pratica. Fra quelli più strettamente penalistici, ad esempio pensiamo alla commisurazione della pena. E’ giusto punire con la stessa pena chi scrive un post odioso in pochi secondi sui social (raggiungendo milioni di persone) rispetto a chi, ad esempio, nel mondo reale, fa propaganda di odio con volantinaggio o scritte, impiegando maggiori energie e più tempo? Quale delle due condotte merita una pena più severa? O ancora: possiamo essere d’accordo che chi scrive un post o un commento odioso integra il reato in parola? E cosa si può dire, invece, di chi quel post o quel commento lo condivide (di per sé aumentandone la diffusione)? E di chi mette “mi piace” a quei contenuti? Sono anche queste condotte tipiche? Sono questi individui – ammesso che si riescano ad individuare- concorrenti nel reato? 

Da un punto di vista pratico, ci limitiamo a menzionare un profilo attinente al dato quantitativo. Quanti post odiosi vengono pubblicati ogni giorno? E’ materialmente impossibile perseguirli tutti. Come avverrà la selezione? E ancora: se il mondo dei social si basa sulla velocità, è la giustizia penale (lenta e macchinosa) lo strumento di risposta più efficace? 

Tenuto conto di questi profili e delle difficoltà di intervenire col diritto penale anche – e non ultimo- poiché si tratta di misure che limitano la libera manifestazione del pensiero, ma tenendo conto anche della gravità di questi fenomeni di discriminazione è urgente trovare una risposta. Una risposta, tuttavia, efficace e non solo sul piano comunicativo per placare le paure e per lanciare un messaggio all’opinione pubblica. Un reato non costa nulla, lo sappiamo. L’odio, per lo più on line, difficilmente può essere arginato con una legge. Questa strada, coerente con il panpenalismo contemporaneo, è non solo ineffettiva, ma attribuisce anche una funzione promozionale al diritto penale, cercando di creare e consolidare il consenso lì ove è assente. Per questo, anche dinanzi a tali gravissimi fenomeni, come già in passato, l’antidoto andrebbe individuato nell’educazione, nel dialogo sociale e non invece introducendo altri reati”.

#Piùddlzan #avv.cozza #DR.SSA.P.MARCASCIANO  #movimentoLGBTIQA+ #prof.F.SCHIAFFO  #PROF.E.FRONZA

Join the discussion 142 Comments

Leave a Reply

Sostieni il MIT

Hai diversi modi per dare il tuo contributo al MIT
  • 5 per mille

    5 per mille

    donando il 5 per mille dell’imposta IRPEF. Il dato da indicare è il nostro Codice Fiscale: 92030980376.

  • Bonifico

    Bonifico bancario

    Puoi effettuare una donazione tramite IBAN a: Movimento Identità Trans - Banca Prossima spa - Codice IBAN: IT 36 B 03359 01600 100000062737 o direttamente in sede negli orari di apertura.

  • PayPal

    Dona su Pay Pal

    Altrimenti puoi fare una donazione in piena sicurezza con PayPal o la tua carta di credito.

     
Richiedi la tua tessera del MIT